Art. 1
In vigore dal 23 set 1991
È prorogato per un periodo di due mesi il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Tailandia istituito con il regolamento (CEE) n. 1386/91. L'applicazione del dazio cessa se, prima della scadenza di detto periodo, il Consiglio adotta misure definitive o il procedimento viene chiuso in conformità dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2423/88.
Storico versioni
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