Art. 4
In vigore dal 23 set 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Salvi gli articoli 11, 12 e 14 del regolamento (CEE) n. 2423/88, il presente regolamento si applica per un periodo di quattro mesi, a meno che il Consiglio non adotti misure definitive prima della scadenza di detto periodo. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 1991. Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. (2) GU n. L 293 del 29. 12. 1972, pag. 4. (3) GU n. C 72 del 22. 3. 1990, pag. 3.
Storico versioni
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