Art. 2
ter
In vigore dal 23 set 1991
Dichiarazione delle catture (*)
1. Fatti salvi gli articoli da 5 a 9 del regolamento (CEE) n. 2241/87, le catture di Patagonotothen brevicauda guntheri, Champsocephalus gunnari, Dissosthicus eleginoides, Notothenia rossii, Notothenia gibberifrons, Chaenocephalus aceratus e Pseudochaenichthys georgianus effettuate nella sottozona FAO 48.3 Antartico sono soggette a dichiarazioni conformemente al presente articolo.
2. Le catture totali, ripartite per peschereccio, effettuate dalle imbarcazioni comunitarie nel periodo compreso tra il 1o luglio 1990 e la fine del primo mese successivo a quello in cui è entrato in vigore il presente regolamento, vengono notificate alla Commissione, entro i dieci giorni dalla fine di tale periodo, dagli Stati membri di cui i pescherecci suddetti battono bandiera o in cui sono immatricolati.
3. Per la dichiarazione delle catture effettuate dopo il periodo di cui al paragrafo 2, ogni mese civile è diviso in sei periodi di dichiarazione designati con le lettere A, B, C, D, E e F, che vanno rispettivamente dal 1o al 5, dal 6 al 10, dall'11 al 15, dal 16 al 20, dal 21 al 25 e dal 26 all'ultimo giorne del mese.
Entro tre giorni dalla fine di ciascun periodo di dichiarazione, ogni Stato membro notifica alla Commissione le catture totali, ripartite per peschereccio, che le unità battenti la propria bandiera o immatricolate nel proprio territorio hanno effettuato durante il periodo di dichiarazione precedente, specificando il mese e il periodo di dichiarazione di cui trattasi.
4. Alla fine di ciascun periodo di dichiarazione la Commissione notifica alla CCAMLR, sulla base delle notifiche ricevute conformemente ai paragrafi 2 e 3, le catture totali effettuate dai pescherecci comunitari durante il periodo di dichiarazione precedente.
(*) La delimitazione delle zone FAO di cui al presente regolamento figura nella comunicazione 85/C/335/02 della Commissione (GU n. C 335 del 24. 12. 1985, pag. 2). »
2) L'allegato è così modificato:
Con effetto dal 1o novembre 1991, la dimensione minima delle maglie di cui all'articolo 3 per la pesca del Champsocephalus gunnari è di 90 mm.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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