Art. 2 · bis

Art. 2

bis

In vigore dal 23 set 1991
Limitazioni delle catture (*) 1. Nel periodo compreso tra il 2 novembre 1990 ed il 2 novembre 1991, le catture di Champsocephalus gunnari effettuate nella sottozona FAO 48.3 Antartico sono limitate ad un TAC di 26 000 tonnellate. 2. Nella pesca del Champsocephalus gunnari le catture accessorie di Notothenia rossii, Notothenia squamifrons, Chaenocephalus aceratus e Pseudochaenichthys georgianus nella sottozona FAO 48.3 Antartico sono limitate a 300 tonnellate per ciascuna specie e le catture accessorie di Notothenia gibberifrons sono limitate a 500 tonnellate. 3. La pesca nella sottozona FAO 48.3 Antartico cessa non appena le catture accessorie di una delle specie menzionate nel paragrafo 2 raggiungano il massimale prestabilito o le catture complessive di Champsocephalus gunnari raggiungano le 26 000 tonnellate. 4. Le catture di Dissostichus eleginoides effettuate nella sottozona FAO 48.3 Antartico nel periodo compreso tra il 2 novembre 1990 ed il 1o novembre 1991 sono limitate ad un TAC di 2 500 tonnellate. 5. La data in cui si considera che le catture effettuate dai pescherecci comunitari e dalle altre navi interessate abbiano esaurito il TAC di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 è fissata dalla Commissione conformemente all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2241/87 non appena abbia ricevuto le necessarie informazioni dalla CCAMLR. 6. A decorrere dalla data stabilita a norma del paragrafo 5, nella sottozona FAO 48.3 Antartico è vietata la pesca delle specie considerate e i pescherecci comunitari non possono più tenere a bordo, trasbordare o sbarcare catture delle specie di cui trattasi effettuate in tale sottozona dopo tale data. 7. Se, nel corso della pesca diretta di Champsocephalus gunnari, qualsiasi cattura accessoria di una delle specie di cui al paragrafo 2 presente in una retata è superiore al 5 %, il peschereccio si sposta verso un altro luogo di pesca all'interno della sottozona FAO 48.3 Antartico. 8. Per la pesca diretta del Champsocephalus gunnari nella sottozona FAO 48.3 Antartico è vietata l'utilizzazione di reti a strascico.
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