Art. 1
1. Si procede alla vendita di circa:
In vigore dal 18 set 1991
- 35 000 t di carni bovine non disossate (quarti anteriori e posteriori) detenute dall'organismo di intervento italiano e acquistate anteriormente al 1o settembre 1991;
- 8 000 t di carni bovine disossate detenute dall'organismo di intervento italiano e acquistate anteriormente al 1o settembre 1991;
- 4 000 t di carni bovine non disossate (quarti anteriori e posteriori) detenute dall'organismo di intervento spagnolo e acquistate anteriormente al 1o maggio 1991;
- 4 000 t di quarti anteriori non disossati detenuti dall'organismo di intervento spagnolo e acquistati anteriormente al 1o maggio 1991.
2. Tali carni devono essere importate in Unione Sovietica.
3. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la vendita è effettuata in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2539/84 e (CEE) n. 2824/85.
A tale vendita non si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 985/81 della Commissione (10). Tuttavia, qualora l'imballaggio dei quarti anteriori o posteriori non disossati risulti lacerato o insudiciato, le autorità competenti possono autorizzare che detti pezzi vengano riavvolti in un nuovo imballaggio dello stesso tipo, sempreché ciò avvenga sotto il loro controllo e prima che la merce sia presentata, per la spedizione, all'ufficio doganale di partenza.
4. La qualità e i prezzi minimi di cui all', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 sono indicati nell'allegato I.
5. Le offerte sono valide solo se:
- riguardano contemporaneamente carni detenute dagli organismi di intervento italiano e spagnolo;
- riguardano un quantitativo minimo globale di 10 000 t in peso del prodotto, detenute da entrambi gli organismi di intervento, di cui un quantitativo minimo di 2 000 t, in peso del prodotto, detenute dall'organismo di intervento spagnolo;
- per le carni detenute dall'organismo di intervento italiano le offerte si riferiscono per l'81,4 % a carni con osso e per il 18,6 % di carni disossate, calcolate in peso del prodotto;
- nel caso di quarti anteriori e posteriori con osso, esse vertono su un peso uguale di quarti posteriori e quarti anteriori e contengono un prezzo unico per tonnellata, espresso in ecu per il quantitativo di carni con osso indicato nell'offerta;
- per quanto riguarda le carni disossate, le offerte vertono su una partita contenente tutti i tagli figuranti nell'allegato II, secondo la ripartizione ivi indicata e recano un prezzo unico per tonnellata, espresso in ecu, della partita così composta.
6. Subito dopo aver presentato l'offerta o la domanda di acquisto, l'operatore è tenuto ad inviare una copia della stessa mediante telescritto alla Commissione delle Comunità europee, divisione VI/D/2, rue de la Loi 130, B-1049 Bruxelles (telex: 220 37 b Agrec).
7. Il maggiore offerente ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione (11) è l'offerente che offre il prezzo medio con la ponderazione più elevata.
8. Gli organismi di intervento procedono alla conclusione del contratto di vendita solo dopo aver verificato, in collaborazione con i servizi della Commissione, l'osservanza delle condizioni previste ai paragrafi 5, 6 e 7.
9. Sono prese in considerazione solamente le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12 del 25 settembre 1991.
10. Gli interessati possono informarsi sui quantitativi e sui luoghi di magazzinaggio rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato III.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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