Art. 2

Art. 2

In vigore dal 13 set 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 1991. Per la Commissione Manuel MARÍN Vicepresidente (1) GU n. L 288 dell'11. 10. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 389 del 30. 12. 1989, pag. 75. (3) GU n. L 8 del 10. 1. 1987, pag. 1. (4) Vedi pagina 7 della presente Gazzetta ufficiale. ALLEGATO L'allegato del regolamento (CEE) n. 55/87 è così modificato: Pescherecci da sostituire: Identificazione esterna (lettere e numeri) Nome del peschereccio Indicativo di chiamata Porto di immatricolazione Potenza motrice (kW) GERMANIA ZX 3 ZX 9 ZX 10 ZX 14 PAESI BASSI WR 50 Speculant Wieringen 51 BELGIO B 42 Branko OPBP Blankenberge 184 Pescherecci che sostituiscono i pescherecci precedenti: Identificazione esterna (lettere e numeri) Nome del peschereccio Indicativo di chiamata Porto di immatricolazione Potenza motrice (kW) GERMANIA SC 9 Wotan DIZO Buesum 184 BUES 1 Catja DIZW Buesum 88 SH 23 Albatros DFPF Heiligenhafen 221 SE 10 Roland I DFPP Seester 221 SC 41 Osterems DIQR Buesum 221 BELGIO N 723 Pallieter OQCW Nieuwpoort 221
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1991:2741:oj#art-2