Art. 2

Art. 2

In vigore dal 13 set 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 1991. Per la Commissione Manuel MARÍN Vicepresidente (1) GU n. L 288 dell'11. 10. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 389 del 30. 12. 1989, pag. 75. (3) GU n. L 8 del 10. 1. 1987, pag. 1. (4) GU n. L 261 del 18. 9. 1991, pag. 7. ALLEGATO I seguenti pescherecci sono soppressi nell'elenco del regolamento (CEE) n. 55/87: Identificazione esterna (lettere e numeri) Nome del peschereccio Indicativo di chiamata Porto di immatricolazione Potenza motrice (kW) GERMANIA BUES 2 Blume Buesum 66 PAESI BASSI LO 2 Aurora Ulrum-Lauwersoog 113
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