Art. 2

Art. 2

In vigore dal 11 set 1991
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 15. (2) GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 35. (3) GU n. L 245 del 22. 8. 1989, pag. 8. (4) GU n. L 228 del 22. 8. 1990, pag. 15.
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