Art. 1 · Il regolamento (CEE) n. 2537/89 è così modificato:

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 2537/89 è così modificato:

In vigore dal 11 set 1991
1) All'articolo 32, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: « 3. La cauzione di cui al paragrafo 2 è costituita a garanzia dell'avvenuta trasformazione dante diritto all'aiuto e, qualora l'aiuto non sia stabilito definitivamente, a norma dell'articolo 41, paragrafo 3, a garanzia del recupero di qualsiasi pagamento in eccesso rispetto all'aiuto spettante. La cauzione è costituita in una delle forme contemplate all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2220/85. 4. La cauzione è svincolata quando gli aiuti sono stati stabiliti definitivamente a norma dell'articolo 41, paragrafo 3 e l'autorità competente dello Stato membro di cui trattasi ha riconosciuto, a norma degli articoli 27 e 28, il diritto all'aiuto per i quantitativi indicati nella domanda, a conclusione d'un controllo in loco effettuato alla fine del periodo di commercializzazione. Se il diritto all'aiuto non è riconosciuto per tutti o parte dei quantitativi indicati nella domanda, la cauzione è incamerata proporzionalmente ai quantitativi per i quali le condizioni all'aiuto non sono state adempiute e maggiorata di una penale sull'importo dell'aiuto residuo. Tuttavia, nel periodo che precede la pubblicazione dell'importo dell'aiuto a norma dell'articolo 41, paragrafo 3, la cauzione può essere svincolata fino all'80 %, conformemente alle altre disposizioni del presente paragrafo. Lo svincolo di un'eventuale parte residua della cauzione viene effettuato dopo la pubblicazione degli importi definitivi degli aiuti. » 2) All'articolo 41, paragrafo 1, prima proposizione, i termini « anteriormente alla fine del secondo mese » sono sostituiti dai termini « entro la fine di gennaio ». Dopo l'ultimo trattino è aggiunta la seguente proposizione: « Tuttavia, all'atto della fissazione della produzione stimata ed effettiva, non si tiene conto dei quantitativi raccolti sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca. » 3) All'articolo 41, paragrafo 2, dopo l'ultimo trattino è aggiunto il seguente comma: « Tuttavia, l'adeguamento dell'importo dell'aiuto per i semi di soia prodotti in Spagna relativamente alla campagna di commercializzazione 1991/1992 è operato in modo che il prezzo d'obiettivo che ne risulta sia lo stesso in Spagna e nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, limitamente alla superficie seminata sotto contratto nel 1990. » 4) All'articolo 41, paragrafo 4, la data del « 15 ottobre » è sostituita da quella del « 15 gennaio ». Nel secondo trattino i termini « di cui si prevede il raccolto » sono sostituiti dai termini « raccolte ». Dopo l'ultimo trattino è aggiunto il seguente comma: « la Germania comunica separatamente i dati relativi al territorio della Repubblica federale prima dell'unificazione e al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca. »
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