Art. 2 · Il regolamento (CEE) n. 1718/91 è modificato come segue:

Art. 2

Il regolamento (CEE) n. 1718/91 è modificato come segue:

In vigore dal 10 set 1991
1) All', paragrafo 2 l'importo di « 27,20 ecu » è sostituito dall'importo di « 24,20 ecu ». 2) All'articolo 4 paragrafo 1: a) l'importo di « 34,04 ecu » fissato per il prezzo minimo della barbabietola B applicabile in Spagna è sostituito da « 31,04 ecu »; b) l'importo di « 30,03 ecu » fissato per il prezzo minimo della barbabietola B applicabile in Portogallo è sostituito da « 27,03 ecu ».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1991:2682:oj#art-2