Art. 2
Il regolamento (CEE) n. 1718/91 è modificato come segue:
In vigore dal 10 set 1991
1) All', paragrafo 2 l'importo di « 27,20 ecu » è sostituito dall'importo di « 24,20 ecu ».
2) All'articolo 4 paragrafo 1:
a) l'importo di « 34,04 ecu » fissato per il prezzo minimo della barbabietola B applicabile in Spagna è sostituito da « 31,04 ecu »;
b) l'importo di « 30,03 ecu » fissato per il prezzo minimo della barbabietola B applicabile in Portogallo è sostituito da « 27,03 ecu ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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