Art. 1
In vigore dal 10 set 1991
1. Per la campagna di commercializzazione 1991/1992, l'importo massimo di cui all'articolo 28, paragrafo 4, primo trattino del regolamento (CEE) n. 1785/81 è portato al 37,5 % del prezzo di intervento dello zucchero bianco fissato per la medesima campagna.
2. Per la campagna di commercializzazione 1991/1992, il prezzo minimo della barbabietola B di cui all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1785/81 è pari al 60,5 % del prezzo di base delle barbabietole fissato per la medesima campagna.
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