Art. 9

Art. 9

In vigore dal 9 set 1991
Gli Stati membri produttori interessati dal programma applicano un regime di controllo inteso a garantire che le azioni previste dal programma e per le quali è concesso un finanziamento siano correttamente eseguite. Essi informano la Commissione delle misure di controllo previste e le trasmettono il programma di cui all'. La Commissione può inoltre chiedere agli Stati membri qualsiasi modifica del regime del contratto da essa ritenuta opportuna. Gli Stati membri interessati redigono un rapporto sull'esecuzione del programma e lo trasmettono alla Commissione anteriormente al 31 gennaio 1992.
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