Art. 8

Art. 8

In vigore dal 9 set 1991
I pagamenti inerenti ai contratti o alle convenzioni stipulati dallo Stato membro con i centri, organismi o organizzazioni di cui all', paragrafo 1, lettera c) verranno effettuati su presentazione dei documenti giustificativi delle spese sostenute e successivamente all'accertamento della loro regolarità da parte delle autorità competenti. Un'anticipazione nei limiti del 30 % potrà essere versata all'atto della stipula del contratto o della convenzione dietro presentazione di una cauzione di importo equivalente; lo Stato membro interessato può, tuttavia, rendersi garante per i centri od organismi di cui all', paragrafo 1, lettera c) aventi statuto di ente pubblico.
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