Art. 6
In vigore dal 9 set 1991
1. Ciascuno Stato membro interessato trasmette alla Commissione il programma delle azioni entro il 31 ottobre 1991.
Il programma comprende, in particolare:
a) la descrizione particolareggiata delle azioni previste, la loro durata e il loro costo;
b) l'elenco dei prodotti e dei materiali di trattamento necessari, con il loro costo unitario;
c) l'elenco dei centri, degli organismi o delle organizzazioni di produttori incaricati dell'esecuzione delle azioni.
2. Entro il termine di quindici giorni a decorrere dalla ricezione del programma, la Commissione può chiedere allo Stato membro qualsiasi modifica del programma stesso che essa ritenga opportuna.
3. Il programma è definitivamente adottato dallo Stato membro entro il 30 novembre 1991 e immediatamente trasmesso alla Commissione.
I contratti o le convenzioni con i centri, gli organismi o le organizzazioni di produttori incaricati dell'esecuzione delle azioni sono stipulati anteriormente al 10 marzo 1992.
Il programma viene eseguito sotto la responsabilità dello Stato membro interessato.
4. Sono ammissibili al finanziamento in base al presente regolamento le spese che risultano dal programma adottato dallo Stato membro dopo l'adattamento dello stesso effettuato in conformità delle eventuali richieste della Commissione. Tuttavia, le spese di esecuzione dei trattamenti sono assunte a carico per un massimo del 50 %.
Storico versioni
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