Art. 10
In vigore dal 9 set 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 1991. Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (2) GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 27. (3) GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 5.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1991:2678:oj#art-10