Art. 1

Art. 1

In vigore dal 9 set 1991
1. Il presente regolamento determina le azioni da svolgere nel periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 1991 ai fini del miglioramento della qualità della produzione di olio d'oliva. 2. Tali azioni riguardano: a) la lotta contra la mosca dell'olivo (Dacus oleae) ed eventualmente altri organismi nocivi; b) il miglioramento delle condizioni di trattamento degli oliveti di raccolta, conservazione e trasformazione delle olive, nonché il magazzinaggio degli oli prodotti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1991:2678:oj#art-1