Art. 1

Art. 1

In vigore dal 9 set 1991
Sono da considerare eccedenti le normali scorte di riporto di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3577/90 i seguenti quantitativi di prodotti: - cereali di cui ai capitoli 1001 90, 1002 e 1003 della NC: 1 151 000t - carni suine di cui al capitolo 0203 della NC: 90 000t - carni bovine: 158 000t - burro: 36 000t
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