Art. 7
In vigore dal 9 set 1991
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 1991. Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
(1) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23. (2) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. (3) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1. (4) GU n. L 267 del 29. 9. 1990, pag. 1. (5) GU n. L 364 del 28. 12. 1990, pag. 1. (6) GU n. L 4 dell'8. 1. 1982, pag. 11. (7) GU n. L 212 del 21. 7. 1982, pag. 48. (8) GU n. L 301 del 24. 10. 1987, pag. 21. (9) GU n. L 249 dell'8. 9. 1988, pag. 9. (10) GU n. L 83 del 30. 3. 1990, pag. 85. (11) GU n. L 267 del 29. 9. 1990, pag. 9.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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