Art. 6

Art. 6

In vigore dal 9 set 1991
1. La fissazione dei quantitativi che superano la scorta normale di riporto nonché, se del caso, le modalità di smaltimento dei prodotti eccedentari vengono adottate in base alla procedura prevista dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3577/90. 2. Le conseguenze finanziarie connesse alle decisioni di cui al paragrafo 1 sono prese in considerazione all'atto della fissazione degli anticipi mensili previsti dall' del regolamento (CEE) n. 2776/88 e controllate in sede di liquidazione dei conti. In occasione della fissazione degli anticipi mensili verranno prese in considerazione le spese effettuate dopo il 3 ottobre 1990 per le quali è stato già versato un anticipo sull'importo che verrà preso a carico.
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