Art. 4

Art. 4

In vigore dal 9 set 1991
1. Le spese relative alla restituzione e, se del caso, all'intervento nel quadro dello smaltimento dei prodotti per i quali è stato fissato, in virtù dell' del presente regolamento, un quantitativo superiore alla scorta normale di riporto, non sono assunte dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, ma formano oggetto di dichiarazioni alla Commissione nell'ambito della documentazione trasmessa a norma dell' del regolamento (CEE) n. 729/70. 2. I quantitativi di prodotti per i quali è stata fissata una scorta eccedente la scorta normale di riporto si considerano smaltiti per primi. Si considerano smaltiti i prodotti per i quali: - le formalità doganali di cui all' del regolamento (CEE) n. 3665/87 sono espletate in Germania; - la pratica per l'ottenimento della restituzione è stata inoltrata presso l'organismo pagatore tedesco. 3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo nel settore delle carni bovine, si applicano le seguenti disposizioni specifiche: - si applicano i tassi delle restituzioni all'esportazione vigenti per un paese appartenente al gruppo 03 dei paesi di destinazione indicati nei regolamenti che fissano le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine, e relativi ai prodotti di cui ai capitoli 0201 e 0202 della nomenclatura combinata, esclusi quelli disciplinati dai regolamenti (CEE) n. 32/82 e (CEE) n. 1964/82; - il quantitativo che oltrepassa la scorta normale di riporto deve essere determinato in peso con osso; per l'esportazione di carni disossate, si ottiene l'equivalente in peso con osso applicando il coefficiente 1,43. 4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate, se necessario, in base alla procedura prevista dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.
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