Art. 3

Art. 3

In vigore dal 9 set 1991
1. È considerata come scorta normale di riporto la scorta d'esercizio necessaria a soddisfare il fabbisogno del mercato nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca per un periodo di tempo adeguato, stabilito in funzione delle caratteristiche peculiari di ciascun prodotto. 2. Tenuto conto dei criteri e degli obiettivi propri di ciascuna organizzazione comune di mercato, il fabbisogno è valutato in base a un bilancio in cui risultino, da un lato, la produzione e le importazioni e, dall'altro, il consumo, le esportazioni e, se del caso, una riserva di prodotti, all'inizio e alla fine del periodo considerato, destinata ad assicurare l'approvvigionamento del territorio in questione. 3. In sede di elaborazione del bilancio di cui al paragrafo 2, si tiene conto delle conseguenze arrecate all'economia del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca dai profondi mutamenti intervenuti nelle sue relazioni commerciali nonché dalla sua integrazione nella Comunità. Fatto salvo il disposto dell', paragrafo 2, secondo trattino, gli scambi fra il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e quello della Comunità quale si configurava anteriormente al 3 ottobre 1990, non sono presi in considerazione ai fini del bilancio di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Le esportazioni verso altri paesi, effettuate dalla Repubblica democratica tedesca prima del 3 ottobre 1990, sono prese in considerazione limitatamente alle consegne che hanno effettivamente avuto luogo. 4. Per contro, non è considerata come scorta normale di riporto la scorta costituita da quantitativi di prodotti che sono stati oggetto di fenomeni anomali e speculativi. Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, una diminuzione del volume di scambi dei prodotti può essere considerata come un fenomeno anomalo. 5. Ai fini della stima della scorta normale di riporto, può essere prevista la cumulazione dei quantitativi di due o più prodotti diversi. 6. Sono detratte dal quantitativo che eccede la scorta normale di riporto le scorte detenute dagli organismi d'intervento tedeschi di cui all' del regolamento (CEE) n. 3577/90 e all', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2764/90.
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