Art. 1 · 1. Sono messi in vendita i seguenti quantitativi di carni bovine, destinate alla trasformazione nella Comunità:

Art. 1

1. Sono messi in vendita i seguenti quantitativi di carni bovine, destinate alla trasformazione nella Comunità:

In vigore dal 6 set 1991
- circa 500 t di carni non disossate detenute dall'organismo d'intervento italiano e acquistate anteriormente al 1o luglio 1991; - circa 500 t di carni non disossate detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito e acquistate anteriormente al 1o gennaio 1991; - circa 500 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento spagnolo e acquistate anteriormente al 1o giugno 1990; - circa 4 000 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito e acquistate anteriormente al 1o agosto 1990; - circa 1 500 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese e acquistate anteriormente al 1o gennaio 1991; - circa 1 000 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento danese e acquistate anteriormente al 1o giugno 1991; - circa 500 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento italiano e acquistate anteriormente al 1o luglio 1991. 2. Gli organismi d'intervento di cui al paragrafo 1 vendono innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo. 3. Le vendite sono effettuate in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2539/84, (CEE) n. 569/88 e (CEE) n. 2182/77 e di quelle del presente regolamento. 4. Le qualità e i prezzi minimi di cui all', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 sono indicati nell'allegato I. 5. Sono prese in considerazione solamente le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12 del 18 settembre 1991. 6. Gli interessati possono informarsi sui quantitativi e sui luoghi di magazzinaggio rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato II.
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