Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 1562/85 è così modificato:
In vigore dal 4 set 1991
1) All'articolo 7, paragrafo 1, il testo del primo trattino è sostituito dal seguente:
« - anteriormente al 15 febbraio per quanto riguarda le arance da consegnare all'industria di trasformazione fino al 30 aprile; anteriormente al 30 aprile per le arance da consegnare all'industria entro la fine della campagna di commercializzazione; ».
2) All'articolo 7, paragrafo 2, la lettera a) del primo comma è sostituita dalla seguente:
« a) il 15 marzo o il 31 maggio per le arance, a seconda che i prodotti debbano essere consegnati all'industria di trasformazione rispettivamente nel corso del primo o del secondo periodo di cui al paragrafo 1, primo trattino. »
Al secondo comma, il primo trattino è sostituito dal seguente:
- « nel caso delle arance, sul 40 % al massimo dei quantitativi iniziali previsti nel contratto. »
3) All'articolo 12, il paragrafo 1 è così modificato:
- la lettera a) è sostituita dalla seguente:
« a) per le arance possono essere presentate una o più domande nel termine di 60 giorni:
- rispettivamente a partire dal 15 febbraio o dal 30 aprile per i quantitativi trasformati anteriormente a queste date;
- dalla fine delle operazioni di trasformazione della campagna; »;
- la lettera d) è sostituita dalla seguente:
« d) per i limoni possono essere presentate una o più domande nel termine massimo di 60 giorni:
- rispettivamente a partire dal 30 agosto, dal 30 novembre, dal 28/29 febbraio o dal 31 maggio per i quantitativi trasformati anteriormente a queste date;
- dalla fine delle operazioni di trasformazione della campagna; ».
4) All'articolo 13, paragrafo 1, la lettera b) è così modificata:
- il primo trattino è sostituito dal seguente:
« - di arance acquistate nel corso della campagna fino al 15 febbraio e rispettivamente al 30 aprile e a decorrere dal 1o maggio »;
- il quarto trattino è sostituito dal seguente:
« - di limoni acquistati dall'inizio della campagna, dedotti eventualmente i quantitativi indicati nella o nelle domande precedenti, distinguendo precisamente i quantitativi consegnati prima e dopo il 1o dicembre. »
5) All'articolo 15 la proposizione introduttiva del paragrafo 1 è sostituita dalla seguente:
« Il trasformatore tiene registri nei quali figurano almeno le indicazioni seguenti, ripartite secondo i periodi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b): ».
6) All'articolo 20 il punto 5 è sostituito dal seguente:
« 5) il quantitativo totale di arance, mandarini, clementine, mandarini satsuma e limoni per ciascuno dei periodi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b) che, in base alle domande di compensazione finanziaria, risulta utilizzato per la fabbricazione dei prodotti di cui al punto 2, suddiviso a seconda del prodotto finito ottenuto. »
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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