Art. 2

Art. 2

In vigore dal 4 set 1991
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1. (2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23. (3) GU n. L 265 del 28. 9. 1990, pag. 1. (4) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 19. (5) GU n. L 149 del 14. 6. 1991, pag. 13. (6) GU n. L 148 del 30. 6. 1972, pag. 11. (7) GU n. L 285 del 17. 10. 1990, pag. 15.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1991:2640:oj#art-2