Art. 4

Art. 4

In vigore dal 4 set 1991
Nell'allegato, parte I del regolamento (CEE) n. 569/88 « Prodotti destinati all'esportazione nello stato in cui sono ritirati dalle scorte d'intervento », sono aggiunti il seguente punto e la relativa nota in calce: « (102) Regolamento (CEE) n. 2639/91 della Commissione, del 4 settembre 1991, relativo alla vendita mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84 di carni bovine non disossate detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'esportazione (102). (102) GU n. L 247 del 5. 9. 1991, pag. 5. »
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1991:2639:oj#art-4