Art. 1

Art. 1

In vigore dal 2 set 1991
Si ritiene che le catture di sogliola nelle acque della divisione CIEM VIII a e b, eseguite da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio, abbiano esaurito il contingente assegnato per il Belgio per il 1991. La pesca della sogliola nelle acque della divisione CIEM VIII a e b eseguita da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.
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