Art. 2

Art. 2

In vigore dal 28 ago 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6. (3) GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1. (4) GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1. (5) GU n. L 81 del 28. 3. 1991, pag. 108. ALLEGATO Partita A 1. Azioni n. (2): da 610/91 a 611/91. 2. Programma: 1991. 3. Beneficiario: World Food Programme, Via Cristoforo Colombo 426, 00145 Roma, telex 626675 i wfp. 4. Rappresentante del beneficiario: (2): vedi GU n. C 103 del 16. 4. 1987. 5. Luogo o paese di destinazione: A 1: Pakistan, A 2: Libano. 6. Prodotto da mobilitare: butteroil. 7. Caratteristiche e qualità della merce: - A 1: (2) (3) - A 2: (3) vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 6 (E 1) e GU n. C 182 del 13. 7. 1991, pag. 24. 8. Quantitativo globale: 2 705 tonnellate (A 1: 2 500 t - A 2: 205 tonnellate). 9. Numero dei lotti: 1. 10. Condizionamento e marcatura: 5 kg in contenitori e GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 7 e 8 (E2 e E3) Iscrizioni in lingua inglese (impresse con lettere di almeno 2,5 cm di altezza). Iscrizioni supplementari sull'imballaggio: A 1: « ACTION no 610/91 / PAKISTAN 0425601 / SUPPLIED BY THE WORLD FOOD PROGRAMME / KARACHI » A 2: « ACTION no 611/91 / LIBANO 0052402 / SUPPLIED BY THE WORLD FOOD PROGRAMME / BEIRUT » 11. Modo di mobilitazione del prodotto: sul mercato della Comunità. 12. Stadio di fornitura: reso porto d'imbarco. 13. Porto d'imbarco: - 14. Porto di sbarco indicato dal beneficiario: - 15. Porto di sbarco: - 16. Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco: - 17. Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 10 al 20. 12. 1991. 18. Data limite per la fornitura: - 19. Procedura per determinare le spese di fornitura: gara. 20. Scadenza per la presentazione delle offerte (4): 16. 9. 1991, ore 12. 21. A. In caso di seconda gara: a) scadenza per la presentazione delle offerte: 30. 9. 1991, ore 12; b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 24. 12. 91 al 3. 1. 1992; c) data limite per la fornitura: - B. In caso di terza gara: a) scadenza per la presentazione delle offerte: 14. 10. 1991, ore 12; b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 6. 1 al 17. 1. 1992. c) data limite per la fornitura: - 22. Importo della garanzia di gara: 20 ECU/t. 23. Importo della garanzia di fornitura: 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu. 24. Indirizzo a cui inviare le offerte: Bureau de l'aide alimentaire À l'attention de Monsieur N. Arend Bâtiment Loi 120, bureau 7/46 rue de la Loi, 200 B-1049 Bruxelles Telex 22037 AGREC B o 25670 AGREC B 25. Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (5): restituzione applicabile il 17. 8. 1991, fissata dal regolamento (CEE) n. 2483/91 della Commissione (GU n. L 228 del 17. 8. 1991, pag. 9). Note: (1) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza. (2) All'atto della fornitura l'aggiudicatario trasmette ai rappresentanti dei beneficiari un certificato in lingua inglese che attesta che il butteroil non contiene strutto [certificate stating butteroil does not contain any pork fat (lard)]. (3) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare, nello Stato membro in questione non sono superate. Il certificato di radioattività deve indicare il tenore in cesio 134 e 137. L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti: - certificato sanitario, - certificato di origine. (4) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87, preferibilmente: - per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 del presente allegato, - oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles: - 235 01 30, - 235 01 32, - 236 10 97, - 236 20 05, - 236 33 04. (5) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56), si applica alle restituzioni all'esportazione ed eventualmente agli importi compensativi monetari e adesione, al tasso rappresentativo e al coefficiente monetario. La data di cui all' del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato.
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