Art. 2
In vigore dal 26 ago 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 1991. Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
(1) GU n. L 67 del 14. 3. 1991, pag. 19. (2) GU n. L 147 del 12. 6. 1991, pag. 20.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1991:2546:oj#art-2