Art. 2

Art. 2

In vigore dal 12 ago 1991
Il presente regolamento entra in vigore il 1o settembre 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 2. (2) GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 6. (3) GU n. L 45 del 18. 2. 1988, pag. 15. (4) GU n. L 191 del 16. 7. 1991, pag. 25.
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