Art. 1

Art. 1

In vigore dal 12 ago 1991
In deroga all'articolo 12, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 441/88, nella regione di produzione 6 di cui all'articolo 4, paragrafo 2 dello stesso regolamento le operazioni della distillazione di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 possono essere effettuate fino al 22 settembre 1991 limitatamente alle distillerie cooperative di secondo grado.
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