Art. 1
In vigore dal 9 ago 1991
Si ritiene che le catture di merluzzo bianco nelle acque della divisione CIEM IIb eseguite da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia abbiano esaurito il contingente assegnato alla Francia per il 1991.
La pesca del merluzzo bianco nelle acque della divisione CIEM IIb eseguita da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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