Art. 2

Art. 2

In vigore dal 9 ago 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6. (3) GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1. (4) GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1. (5) GU n. L 81 del 28. 3. 1991, pag. 108. ALLEGATO LOTTI A, B e C 1. Azioni n. (1): da 30/91 a 32/91. 2. Programma: 1991. 3. Beneficiario (5) (6) (7) (11): UNRWA Headquarters, Vienna International Center, PO Box 700, A-1400 Vienna, telex 135310 UNRWA A. 4. Rappresentante del beneficiario (2): - Ashdod: UNRWA Field Supply and Transport Officer, West Bank, PO Box 19149, Jerusalem. Tel. 82 80 93 - Telex 26194 UNRWA IL. - Latakia: UNRWA Field Supply and Transport Officer, SAR, PO Box 4313, Damascus, SAR. Tel. 0096 311-66 02 17 - Telex 412006 UNRWA SY. 5. Luogo o paese di destinazione: lotto A: Israele, lotto B: Siria, lotto C: Giordania. 6. Prodotto da mobilitare: zucchero bianco. 7. Caratteristiche e qualità della merce (3) (10): vedi GU n C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (V.A.1). 8. Quantitativo globale: 487 t. 9. Numero di lotti: 3 (A: 357 t; B: 30 t; C: 100 t). 10. Condizionamento e marcatura (9): vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1. (V.A.2 e A.3). Iscrizioni in lingua inglese. Iscrizioni supplementari sull'imballaggio: A: « GIFT TO UNRWA TO PALESTINE REFUGEES / ASHDOD »; B: « GIFT TO UNRWA TO PALESTINE REFUGEES / LATAKIA »; C: « GIFT TO UNRWA TO PALESTINE REFUGEES / LATAKIA FOR JORDAN ». 11. Modo di mobilitazione del prodotto (12): zucchero prodotto nella Comunità, a norma dell'articolo 24, paragrafo 1 bis, sesto comma, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio (GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4). 12. Stadio di fornitura: reso porto di sbarco - franco banchina. 13. Porto d'imbarco: - 14. Porto di sbarco indicato dal beneficiario: - 15. Porto di sbarco: A: Ashdod (8); B-C: Latakia. 16. Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco: - 17. Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dall'1 al 25. 10. 1991. 18. Data limite per la fornitura: 15. 11. 1991. 19. Procedura per determinare le spese di fornitura: gara. 20. In caso di gara, scadenza per la presentazione delle offerte: 27. 8. 1991, ore 12. 21. A. In caso di seconda gara: a) scadenza per la presentazione delle offerte: 3. 9. 1991, ore 12; b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dall'1 al 25. 10. 1991; c) data limite per la fornitura: 15. 11. 1991. B. In caso di terza gara: a) scadenza per la presentazione delle offerte: 10. 9. 1991, ore 12; b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dal 10. 10. al 10. 11. 1991; c) data limite per la fornitura: 30. 11. 1991. 22. Importo della garanzia di gara: 15 ECU/t. 23. Importo della garanzia di fornitura: 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu. 24. Indirizzo a cui inviare le offerte (4): Bureau de l'aide alimentaire À l'attention de Monsieur N. Arend Bâtiment Loi 120, bureau 7/46 Rue de la Loi 200 B-1049 Bruxelles Telex AGREC 22037 B o 25670 AGREC B 25. Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (13): restituzione applicabile l'1. 8. 1991, fissata dal regolamento (CEE) n. 2307/91 della Commissione (GU n. L 213 dell'1. 8. 1991, pag. 20). Note (1) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza. (2) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare: vedi elenco pubblicato nella GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 33. (3) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare, nello Stato membro in questione non sono superate. Il certificato di radioattività deve indicare il tenore in cesio 134 e 137. (4) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilite al punto 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87 preferibilmente: - per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 del presente allegato, - oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles: - 235 01 30, - 235 01 32, - 236 10 97, - 236 20 05, - 236 33 04. (5) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedizione e per la loro distribuzione. (6) Il fornitore è tenuto a comunicare mediante telescritto (n. 135310, UNRWA A), alla divisione Forniture, UNRWA di Vienna il nome della nave trasportatrice e i nomi e indirizzi dell'agente marittimo e dell'agente assicuratore al porto di sbarco. (7) Certificati e documenti richiesti per ogni spedizione: - certificato di assicurazione (1 originale + 2 copie), - certificato sanitario (1 originale + 2 copie), - certificato di ispezione della quantità e del condizionamento (1 originale + 2 copie), - un certificato dell'assenza di contaminazione radioattiva. (8) Ashdod: La fornitura deve essere stivata in contenitori di 20 piedi, di capacità non superiore a 17 t metriche nette. (9) La fornitura deve essere stivata in contenitori di 20 piedi. Le condizioni di spedizione contrattuali si considerano le condizioni del traffico di linea (navi di linea) franco Ashdod/Latakia, terminale per contenitori e comprendono l'esenzione da oneri per la detenzione dei contenitori nel porto di sbarco per quindici giorni - esclusi sabati, domeniche e giorni festivi (feste nazionali o religiose) - a partire dal giorno/ora di arrivo della nave. Nella polizza di carico occorre indicare chiaramente il periodo di quindici giorni esente da spese di detenzione. Sono a carico dell'UNRWA oneri giustificati eventualmente riscossi per la detenzione dei contenitori al di là del periodo di quindici giorni sopra descritto. L'UNRWA non si fa carico, né le devono venire imputate, delle spese di deposito cauzionale per i contenitori. (10) I certificati sanitario e di origine devono essere vidimati da un consolato siriano. Sul visto occorre indicare che le spese e tasse consolari sono state pagate (azione n. 31/91). (11) La polizza di carico marittima deve indicare « Latakia for Jordan: Merchandise in transit » (azione n. 32/91). (12) Per la constatazione della categoria dello zucchero è determinante l'applicazione della regola prevista dall'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino del regolamento (CEE) n. 2103/77. (13) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2226/89 (GU n. L 214 del 24. 7. 1989, pag. 10), si applica alle restituzioni all'esportazione ed eventualmente agli importi compensativi monetari e adesione, al tasso rappresentativo e al coefficiente monetario. La data di cui all' del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1991:2449:oj#art-2