Art. 2

Art. 2

In vigore dal 8 ago 1991
Il presente regolamento entra in vigore il 9 agosto 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1. (2) GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 41. (3) GU n. L 337 del 4. 12. 1990, pag. 7. (4) GU n. L 219 del 7. 8. 1991, pag. 15.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1991:2425:oj#art-2