Art. 5

Art. 5

In vigore dal 7 ago 1991
1. La cauzione di cui all' del regolamento (CEE) n. 3389/73 deve essere costituita, per quanto riguarda i tabacchi immagazzinati in Germania, a nome e presso il Bundesanstalt fuer landwirtschaftliche Marktordnung (BALM), Adickesallee 40, D-6000 Frankfurt/Main; per quanto riguarda i tabacchi immagazzinati in Grecia, a nome e presso l'Ypiresia Diachirisis Agoron Georgikon Proionton (Ydagep), Acharnon 241, GR-10446 Atene e, per quanto riguarda i tabacchi immagazzinati in Italia, a nome e presso l'Azienda di stato per gli interventi nel mercato agricolo, sezione specializzata per il tabacco (AIMA), via Duccio Galimberti 47, I-00136 Roma. 2. La Commissione comunica immediatamente il risultato della gara all'organismo interessato. Quest'ultimo svincola senza indugio le cauzioni dei concorrenti le cui offerte non sono risultate ricevibili o che non sono stati dichiarati aggiudicatari. Fatte salve le disposizioni dell', secondo comma del regolamento (CEE) n. 3389/73, le cauzioni dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari sono svincolate quando sono adempiute le condizioni di cui all', lettera c) del suddetto regolamento. 3. Su richiesta dell'interessato, la cauzione è svincolata proporzionalmente ai quantitativi di tabacco per i quali sono state fornite le prove di cui all', lettera c) del suddetto regolamento.
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