Art. 4

Art. 4

In vigore dal 7 ago 1991
La data limite per il ritiro del tabacco da parte dell'aggiudicatario, menzionata all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3389/73, è fissata: a) alla fine del quarto mese che segue la pubblicazione del risultato della gara nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee per almeno un terzo delle partite; b) alla fine del sesto mese che segue la data di cui sopra per il tabacco rimanente.
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