Art. 2

Art. 2

In vigore dal 6 ago 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 1991. Per la Commissione Jean DONDELINGER Membro della Commissione (1) GU n. L 318 del 7. 11. 1987, pag. 51. (2) GU n. L 387 del 31. 12. 1986, pag. 1. (3) GU n. L 80 del 27. 3. 1991, pag. 20. ALLEGATO L'allegato VII è modificato come segue: - all'appendice A, (categorie 5 e 16), la tabella è sostituita dalla seguente tabella: « Categoria Designazione delle merci Unità Anno Quantità CEE 5 Maglie, pullovers 1 000 pezzi 1991 4 922 16 Vestiti e completi tessuti per uomo 1 000 pezzi 1991 4 235 » - all'appendice B, (categorie 5 e 16), la tabella è sostituita dalla seguente tabella: « Categoria Unità Stati membri 1991 5 1 000 pezzi D F I BNL UK IRL DK EL E P CEE 3 780 - 715 427 - - - - - - 4 922 16 1 000 pezzi D F I BNL UK IRL DK EL E P CEE 3 387 142 142 487 - - 63 - 14 - 4 235 »
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