Art. 2
In vigore dal 6 ago 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 1991. Per la Commissione
Jean DONDELINGER
Membro della Commissione
(1) GU n. L 318 del 7. 11. 1987, pag. 51. (2) GU n. L 387 del 31. 12. 1986, pag. 1. (3) GU n. L 80 del 27. 3. 1991, pag. 20.
ALLEGATO
L'allegato VII è modificato come segue:
- all'appendice A, (categorie 5 e 16), la tabella è sostituita dalla seguente tabella:
« Categoria Designazione delle merci Unità Anno Quantità CEE 5 Maglie, pullovers 1 000 pezzi 1991 4 922 16 Vestiti e completi tessuti per uomo 1 000 pezzi 1991 4 235 »
- all'appendice B, (categorie 5 e 16), la tabella è sostituita dalla seguente tabella:
« Categoria Unità Stati membri 1991 5 1 000 pezzi D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
EL
E
P
CEE 3 780
-
715
427
-
-
-
-
-
-
4 922 16 1 000 pezzi D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
EL
E
P
CEE 3 387
142
142
487
-
-
63
-
14
-
4 235 »
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1991:2417:oj#art-2