Art. 4
In vigore dal 6 ago 1991
Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle domande di premio presentate per la campagna 1992 e le campagne successive; si applicano, tuttavia, sin dalla campagna 1991:
- l', paragrafo 2, secondo comma, nel caso di associazioni di produttori che possono avvalersi del disposto dell', paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 3013/89; tuttavia, in questo caso e limitatamente alla campagna 1991, il criterio di ripartizione stabilito negli statuti o regolamenti interni e il numero di pecore attribuito a ciascun produttore sono notificati all'autorità competente entro il 31 agosto 1991;
- l', paragrafo 3;
- l'; tuttavia, per le domande presentate a titolo della campagna 1991, le indicazioni e i documenti di cui ai paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo sono trasmessi entro il 30 novembre 1991; inoltre, a titolo di deroga per la campagna 1991, i documenti di cui al paragrafo 3 si riferiscono soltanto alla campagna 1990.
Storico versioni
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