Art. 3

Art. 3

In vigore dal 6 ago 1991
1. Le zone geografiche di cui all', paragrafo 3, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 3493/90 sono indicate nell'allegato del presente regolamento. 2. Le domande di premio presentate dai produttori la cui impresa ha sede nelle zone di cui al paragrafo 1, e che desiderino poter avvalersi del disposto dell', paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3493/90, devono recare le indicazioni: - del luogo o dei luoghi della transumanza nella campagna in corso; - del periodo minimo di 90 giorni, previsto nello stesso paragrafo, per la campagna in corso. 3. Salvo casi di forza maggiore o di eventi naturali debitamente provati, le domande di premio dei produttori di cui al paragrafo 2 devono essere corredate dei documenti attestanti che la transumanza è effettivamente avvenuta nel corso delle due campagne precedenti e, in particolare, di un certificato rilasciato dalle autorità locali o regionali del luogo di transumanza attestante che questa ha effettivamente avuto luogo in un periodo di almeno 90 giorni consecutivi. 4. Per agevolare i controlli, l'autorità che ha ricevuto le domande di premio comunica il luogo della transumanza all'autorità responsabile del controllo. 5. Gli Stati membri controllano l'osservanza delle disposizioni del presente articolo secondo le modalità di cui all' del regolamento (CEE) n. 3007/84. Nel corso del controllo amministrativo delle domande essi accertano inoltre che il luogo della transumanza indicato nella domanda di premio si trova effettivamente in una delle zone definite dall', paragrafi 3, 4 e 5 della direttiva 75/268/CEE del Consiglio (5). 6. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione la distinta delle domande di premio di cui al paragrafo 2, per la campagna in corso, suddivise secondo l'elenco delle regioni di cui all', paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3007/84, contestualmente alla comunicazione di cui a tale articolo.
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