Art. 1

Art. 1

In vigore dal 6 ago 1991
1. Salvo il disposto del paragrafo 4, nelle fattispecie diverse da quelle contemplate all', paragrafo 1, in cui, all'interno di una stessa impresa, il gregge ovino e caprino sia di proprietà di due o più persone fisiche o giuridiche, si considera produttore ai sensi dell', primo comma, punto 1 del regolamento (CEE) n. 3493/90 il soggetto che realizza la maggior parte delle vendite dei prodotti dell'allevamento. I limiti di cui all', paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 3013/89 si applicano all'intero gregge. 2. Il proprietario di un gregge ovino e/o caprino che metta il proprio gregge a pensione presso terzi resta il produttore ai sensi dell', primo comma, punto 1 del regolamento (CEE) n. 3493/90. Nella domanda di premio egli indica gli elementi d'individuazione dell'impresa a cui ha affidato il suo gregge. 3. Nel caso di locazione a soccida avente ad aggetto una parte o la totalità del gregge di pecore e/o capre in virtù della quale i frutti della vendita dei prodotti dell'allevamento spettano al soccidario, quest'ultimo è considerato il produttore ai sensi dell', primo comma, punto 1 del regolamento (CEE) n. 3493/90 per la parte di cui trattasi. I limiti di cui all', paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 3013/89 si applicano all'intero gregge appartenente al soccidante, da un lato, e all'intero gregge detenuto dal soccidario, dall'altro. A tal fine il soccidante indica, eventualmente nella domanda di premio, gli elementi d'individuazione dell'impresa del soccidario e il numero di pecore cedutegli. Viceversa, il soccidario indica nella domanda di premio l'identificazione dell'impresa del soccidante e il numero delle pecore oggetto del contratto di soccida. Tuttavia, per quanto riguarda la Gran Bretagna, limitatamente alla zona detta « Lake District », il terzo comma non si applica al soccidante denominato « National Trust ». In tal caso i limiti di cui al primo comma si applicano esclusivamente ad ogni soccidario interessato. 4. Nel caso di un pastore di un gregge ovino e/o caprino il quale, pur essendo alle dipendenze di un produttore ai sensi dell', primo comma, punto 1 del regolamento (CEE) n. 3493/90, sia nel contempo produttore ai sensi dello stesso articolo per una parte del gregge: - i limiti di cui all', paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 3013/89 si applicano a tutto il gregge appartenente a entrambi i produttori; - i produttori rispondono in solido nel caso di applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3007/84 della Commissione (4), qualora le due parti del gregge non siano distinte una dall'altra. La domanda di premio presentata da ciascun produttore deve specificare il vincolo di subordinazione esistente, con indicazione dell'identità dell'altro produttore.
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