Art. 2

Art. 2

In vigore dal 5 ago 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 65. (2) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 53. (3) GU n. L 205 del 3. 8. 1990, pag. 8.
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