Art. 1
In vigore dal 5 ago 1991
A partire dal 10 agosto 1991 la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3832/90, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Tailandia:
Numero
d'ordine Categoria
(Unità) Codice NC Designazione delle merci 40.0750 75
(1 000 pezzi) 6103 11 00
6103 12 00
6103 19 00
6103 21 00
6103 22 00
6103 23 00
6103 29 00 Vestiti e completi a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci
Storico versioni
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