Art. 2

Art. 2

In vigore dal 2 ago 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 2 agosto 1991. Per il Consiglio Il Presidente H. VAN DEN BROEK (1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. (2) GU n. L 106 del 26. 4. 1991, pag. 15.
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