Art. 1
In vigore dal 2 ago 1991
La vigenza del dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di nastri in cassette per videoregistrazioni originari della Repubblica popolare cinese istituito con il regolamento (CEE) n. 1034/91 è prorogata per un periodo di due mesi. L'applicazione del dazio cessa qualora, prima della scadenza di detto periodo, il Consiglio adotti misure definitive o il procedimento venga chiuso in conformità dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2423/88.
Storico versioni
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