Art. 9
In vigore dal 31 lug 1991
1. All'atto della conclusione del regime d'ammissione temoranea, con la riesportazione delle merci fuori del territorio doganale della Comunità, l'ufficio di riesportazione abilitato dalle autorità doganali degli Stati membri espleta le seguenti formalità:
a) compila la matrice e la casella H del tagliando di riesportazione,
b) trattiene il tagliando di riesportazione, che rispedisce senza indugio all'ufficio di ammissione temporanea.
2. Quando le formalità relative alla conclusione del regime dell'ammissione temporanea sono effettuate in un ufficio di riesportazione diverso dall'ufficio di uscita, l'inoltro delle merci tra questi due uffici può essere effettuato utilizzando il carnet ATA come documento di transito, conformemente alla procedura di cui all'.
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