Art. 7

Art. 7

In vigore dal 31 lug 1991
All'atto del vincolo delle merci al regime dell'ammissione temporanea l'ufficio di ammissione temporanea espleta le seguenti formalità: a) verifica i dati figuranti nelle caselle da A a G del tagliando d'importazione; b) compila la matrice e la casella H del tagliando d'importazione, indicado, fra l'altro, alla lettera b) della medesima casella il termine stabilito per la riesportazione delle merci, termine che non può eccedere il termine di validità del carnet, fatti salvi i termini speciali di cui all', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3599/82; c) indica il nome e l'indirizzo dell'ufficio di ammissione temporanea nella casella H, lettera e), del tagliando di riesportazione, e d) trattiene il « volet » importazione. Capitolo III Utilizzo successivo, per una stessa merce, del regime di ammissione temporanea in più luoghi situati nella Comunità
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