Art. 6
In vigore dal 31 lug 1991
1. Il vincolo al regime dell'ammissione temporanea delle merci per le quali è stato rilasciato il carnet ATA avviene dietro presentazione di tale carnet all'ufficio doganale abilitato a svolgere le operazioni di ammissione temporanea (ufficio di ammissione temporanea) e di accettazione del carnet stesso.
2. La presentazione del carnet ATA per il vincolo delle merci al regime dell'ammissione temporanea deve avvenire negli uffici doganali seguenti:
a) quando si tratti di merci di cui ai punti da 2 a 9, 11 e 20 dell'allegato, nell'ufficio di ammissione temporanea territorialmente competente per il luogo in cui dette merci verranno utilizzate;
b) negli altri casi, in qualsiasi ufficio d'entrata abilitato. In questi casi l'ufficio di entrata esplica la funzione di ufficio di ammissione temporanea.
Quando, in casi eccezionali, non sia in grado di verificare se risultano soddisfatte tutte le condizioni stabilite per l'applicazione del regime dell'ammissione temporanea, l'ufficio d'entrata abilitato consente che l'inoltro delle merci, dall'ufficio di entrata abilitato all'ufficio di destinazione in grado di verificare se risultano soddisfatte tutte le condizioni stabilite, venga effettuato utilizzando il carnet ATA come documento di transito, secondo la procedura di cui all'.
3. Le autorità doganali degli Stati membri abilitano i propri uffici doganali a fungere da uffici di ammissione temporanea o l'ufficio di entrata a fungere da ufficio di ammissione temporanea.
Tali autorità comunicano alla Commissione l'elenco degli uffici abilitati conformemente al primo comma e l'elenco degli uffici abilitati di cui all', paragrafo 1. Questo elenco è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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