Art. 5
In vigore dal 31 lug 1991
La presentazione del carnet ATA all'ufficio di ammissione temporanea per beneficiare del regime dell'ammissione temporanea equivale alla presentazione della domanda di autorizzazione di cui all' del regolamento (CEE) n. 1751/84 della Commissione, del 13 giugno 1984, e l'accettazione del carnet ha valore di autorizzazione. Sezione 2 Vincolo delle merci al regime
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