Art. 4

Art. 4

In vigore dal 31 lug 1991
All'atto dell'arrivo delle merci nel territorio doganale della Comunità il carnet ATA è presentato all'ufficio di entrata, per l'applicazione del regime dell'ammissione temporanea o per essere utilizzato per un'operazione di transito in tale territorio previamente o consecutivamente ad un'operazione di ammissione temporanea effettuata a fronte del carnet stesso. Capitolo II Concessione del regime e vincolo delle merci al regime dell'ammissione temporanea Sezione 1 Domanda e autorizzazione
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