Art. 3
1. Gli uffici doganali possono accettare solo i carnet ATA:
In vigore dal 31 lug 1991
a) rilasciati in uno dei paesi firmatari della convenzione ATA e vistati e garantiti da un'associazione facente parte di una catena di garanti internazionale.
L'elenco di questi paesi e di queste associazioni è pubblicato dalla Commissione;
b) recanti l'attestato dell'autorità doganale nello spazio a questa riservato sulla copertina del carnet, e
c) validi nel territorio doganale della Comunità.
2. La garanzia prestata a norma della convenzione ATA è riconosciuta sufficiente ai fini dell'applicazione dell', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3599/82 del Consiglio.
Storico versioni
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