Art. 21
Fino al 31 dicembre 1992:
In vigore dal 31 lug 1991
1. le disposizioni del titolo II del presente regolamento sono applicabili, per quanto di ragione, alle merci scortate dal carnet ATA rilasciato in uno Stato membro della Comunità e utilizzato come documento di ammissione temporanea in uno o più altri Stati membri.
Le formalità per la conclusione del regime dell'ammissione temporanea sono effettuate nell'ultimo Stato membro di utilizzazione delle merci scortate dal carnet ATA. L'inoltro delle merci dallo Stato membro di rilascio del carnet ATA al primo Stato membro di utilizzazione delle merci nonché dall'ultimo Stato membro di utilizzazione delle merci allo Stato membro di rilascio del carnet ATA può essere effettuato conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 719/91.
2. Quando sono esportate fuori del territorio doganale della Comunità, conformemente alle disposizioni del titolo IV, le merci che soddisfano alle condizioni dell' del presente regolamento possono essere inoltrate dall'ufficio di esportazione temporanea all'ufficio di uscita che funge in tal caso da ufficio di destinazione, a fronte del carnet ATA, utilizzato come documento di transito conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 719/91. Queste disposizioni si applicano anche alle merci di cui sopra quando, all'atto della reimportazione nel territorio doganale della Comunità, siano inviate, se del caso, dall'ufficio di entrata all'ufficio di reimportazione che funge, in tal caso, da ufficio di destinazione. TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI
Storico versioni
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